Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
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Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
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L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
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Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
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L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
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Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
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Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.
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Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al
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essere candidati in elezioni amministrative o politiche.
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Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati
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Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e
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L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio
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maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.
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La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con
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La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi
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La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che
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chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal
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La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo
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La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere
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L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
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competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro